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Criminalità

Regolamento sui delitti e sulle pene di Gregorio XVI, 1832 Regolamento sui delitti e sulle pene di Gregorio XVI, 1832

Ricostruire il quadro della criminalità a Ferrara nel corso dell’Ottocento richiede una scelta metodologica preventiva per stabilire in base a quali criteri accostarsi al tema. Sembrerebbe a prima vista essenziale disporre di dati statistici e quantitativi sul numero dei crimini, sulle tipologie più frequenti, sul numero di indagati e condannati, sulla popolazione carceraria. Notizie precise però sono disponibili solo per la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento. La perdita, durante il periodo bellico, del patrimonio archivistico del Tribunale e della Legazione renderebbe per gran parte vano un simile approccio, che presenta di per sé anche altri notevoli limiti: nel corso di un secolo e nel succedersi dei molteplici regimi politici è stata troppo mutevole la definizione stessa di ciò che costituiva crimine, come dimostra bene il fenomeno della criminalità politica; senza contare che può essere stato molto discontinuo e persino discrezionale l’impegno dei giudici e delle polizie. Sembra dunque più appropriato inserire i dati quantitativi, quando siano disponibili, in un più vasto sguardo sul funzionamento complessivo della giustizia penale, che comprenda le scelte di politica criminale compiute da ogni regime politico e i riflessi che ebbero sul territorio ferrarese, in relazione anche allo specifico contesto socio-economico di quest’ultimo.

In epoca napoleonica si sperimentò per la prima volta anche nella ex Legazione un sistema penale basato sui principi di legalità e separazione dei poteri, amministrato da una magistratura autonoma e organizzata in maniera gerarchica. Nel Regno d’Italia Ferrara era sede di una Corte di giustizia civile e criminale, a Bologna vi era la Corte d’appello e a Milano la Cassazione. Questi apparenti progressi mostrarono tutta la loro fragilità nel luglio 1809, quando la città fu assediata da una sommossa di contadini esasperati dalla tassa sul macinato e solo l’arrivo dei francesi disperse gli insorgenti, molti dei quali furono speditamente condannati e giustiziati.

Con la restaurazione pontificia le polizie e i giudici si trovarono a dover fronteggiare il fenomeno dilagante delle sette segrete di vario tipo, che in città attecchirono, pur con orientamenti diversi, negli ambienti borghesi e aristocratici. Se la setta dei concistoriali, fedelissima al pontefice, poteva vantare l’appoggio del cardinal legato, ben diverso fu il trattamento riservato ai carbonari, che arrivarono a contare 300 affiliati. Essi furono costantemente sorvegliati e alcuni vennero incriminati dal governo pontificio o dagli austriaci: ma, mentre la polizia in parte tollerava la setta per le sue attività contro gli austriaci, questi ultimi furono implacabili. Accadde anche che alcuni dei condannati dagli austriaci (il conte Camillo Laderchi, ad esempio) furono reclamati dalla giustizia del papa e poi graziati. Operò infine anche una setta favorevole agli austriaci, detta “ferdinandea”, organizzata dall’influentissimo quanto odiato Flaminio Baratelli.

Tutte queste minacce all’ordine politico nascevano in realtà da un malcontento diffuso e si mescolavano con attività criminose comuni provenienti dal basso. Il quadro economico rimaneva arretrato, la crescita della produzione agricola non era pari all’aumento vertiginoso delle imposte. Si infoltiva quindi il proletariato urbano, mentre nelle campagne le condizioni dei coloni peggioravano. La tardiva costituzione di istituzioni di assistenza (Casa di ricovero, 1848) e l’accesso al credito offerto dalla neonata Cassa di Risparmio non furono certo sufficienti a contrastare le forti tensioni sociali e il fenomeno di una subcultura criminale legata alle necessità materiali della sopravvivenza.

Le risposte legislative a questo stato di cose, arrivate solo dopo diversi progetti di codificazione falliti, si ebbero a seguito dei moti del ’31: il Regolamento sui delitti e sulle pene e il Regolamento organico e di procedura criminale, entrati in vigore nel 1832. Papa Gregorio XVI intensificò anche le disposizioni sulla polizia, ma per un vero regolamento in questo settore si dovrà aspettare il 1850, a seguito dei moti del ’48. Nonostante fossero di discreta fattura, i Regolamenti penali del ’32 si ispiravano a un sistema repressivo inasprito, che affrontava in maniera esemplare i turbamenti più temuti alla pace sociale. La “morte esemplare” colpiva chi compisse alcuni crimini contro la religione, i delitti di lesa maestà, l’omicidio commesso per causa di furto. Quest’ultimo fenomeno, ad esempio, aveva assunto proporzioni preoccupanti anche nel Ferrarese, infestato da bande di malfattori attivi nelle campagne: tra il ’50 e il ’51 una banda guidata da Stefano Pelloni (detto “il Passatore”) seminò il terrore, giungendo a invadere il paese di Consandolo e a uccidere un medico; qualcosa di analogo accadde anche nel 1858. Sempre a partire dal pontificato di Gregorio XVI si intensificarono le misure contro accattoni, oziosi e vagabondi; vennero controllati anche i forestieri e gli spostamenti degli stessi cittadini, sulla base di una politica criminale basata sul puro sospetto. Il Regolamento di procedura sanciva formalmente la separazione fra i poteri, togliendo al delegato pontificio la presidenza del tribunale criminale; ma, d’altro canto, prevedeva un processo di tipo inquisitorio poco garantista, con possibilità di appello per le sole sentenze di condanna a morte.

Il quadro complessivo mostra un’ossessiva sollecitudine nella repressione e intimidazione di tutti coloro che potessero minacciare il potere politico e la proprietà altrui; ma anche una gestione della giustizia tanto severa quanto nel suo complesso poco razionale, spesso paradossale, carente di una qualsivoglia politica criminale di riforme. Alcune famose vicende giudiziarie lo dimostrano. Nel caso Bergando, ad esempio, la cognata di un uomo assassinato nel 1839 venne incolpata sulla base di una testimonianza poco attendibile e fu condannata sotto la pressione popolare e le insistenze dello stesso potere politico. Solo nel 1846 fu assolta definitivamente, quando ormai era impazzita in un manicomio criminale. Oppure, nel 1854 si verificò un episodio di contrabbando di grano verso Trieste, dove dilagava la carestia. Essendo vietata l’esportazione, un ricco commerciante ferrarese organizzò la vendita illegale con la complicità del soprintendente di finanza e dello stesso delegato pontificio, il conte Folicaldi. Quando però a Roma giunsero alcune delazioni anonime, Folicaldi trascinò in giudizio il commerciante e il soprintendente e li fece condannare corrompendo alcuni testimoni, allontanando così ogni sospetto da sé.

Dopo l’Unità, l’adozione di codici modellati su quelli piemontesi continuò a concentrare la politica penale soprattutto sulla durezza della repressione; solo il codice penale del 1889 segnò significativi progressi in senso liberale e garantistico, peraltro non accompagnati da riforme delle norme di polizia e pubblica sicurezza.

A quest’epoca risalgono le prime statistiche sulla criminalità a Ferrara. Analizzandole si ricavano alcune tendenze costanti fino agli inizi del nuovo secolo. In primo luogo, un discreto numero di omicidi, inferiore rispetto alla media italiana, allora la più alta in Europa, ma non trascurabile: fra il 1862 e il 1868, ad esempio, furono 35; nel solo anno 1899 furono sette. I delitti di gran lunga più diffusi erano però quelli contro la proprietà e non era raro che anche gli omicidi o le lesioni personali nascessero a scopo di furto e rapina.

Perdura fino alla fine del secolo il decisivo legame fra l’arretratezza economica, la povertà e la criminalità. Le superstiti Relazioni statistiche dei lavori compiuti dagli uffici giudiziari, presentate annualmente, testimoniano che furti, rapine, truffe e bancherotte erano all’ordine del giorno e costituivano la parte più consistente dei crimini denunciati e perseguiti: tuttavia, nella maggior parte dei casi nascevano in contesti di grande povertà e degrado. La consistente delinquenza minorile, che coinvolgeva ogni anno svariate centinaia di casi, era dovuta sostanzialmente dalla mancanza di industrie. Le bancherotte riguardavano commercianti che esercitavano il commercio al minuto e di generi di prima necessità. A Portomaggiore e Copparo era diffuso il furto della canapa; a Cento e Bondeno quello di polli; a Poggiorenatico e Codigoro di grano e cereali. A Comacchio, soprattutto, non si riuscì mai a fermare il furto di pesce (il fenomeno dei cosiddetti “fiocinini”), originato dalla radicata convinzione che i prodotti delle valli appartenessero alla comunità; molti dei reati contro la pubblica autorità derivavano proprio dalla resistenza alle guardie vallive.

 

FDU, 2012

 

Bibliografia

Dino Pesci, Statistica del Comune di Ferrara compilata sopra documenti ufficiali. Coll’aggiunta di cenni storici intorno a Ferrara, Ferrara, Taddei, 1870; Ferruccio Quintavalle, Un mese di rivoluzione in Ferrara (7 febbraio - 6 marzo 1831), Bologna, Zanichelli, 1900; Italo Marighelli, Un episodio di contrabbando nella Ferrara del 1854, «Ferrara viva», I, 1959, pp. 73-81; Gabriella Santoncini, Ordine pubblico e polizia nella crisi dello Stato pontificio (1848-1850), Milano, Giuffrè, 1981; Isabella Rosoni, Criminalità e giustizia penale nello Stato pontificio del secolo XIX. Un caso di banditismo rurale, Milano, Giuffrè, 1988.

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